AIRE, di cosa si tratta?

L’ AIRE, Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, è una base dati a cui tutti gli italiani, residenti all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi, devono iscriversi.

A gestire tale base dati, intervengono i comuni italiani e il Ministero dell’Interno, in Italia, e le rappresentanze consolari all’estero.

L’anagrafe AIRE viene infatti gestita dai singoli comuni italiani che inviano poi i dati all’AIRE nazionale, tenuta presso il Ministero dell’Interno, nel Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero.

Il trasferimento della residenza italiana all’estero va dichiarata all’ufficio consolare che effettua l’inserimento del vostro nome nei registri d’iscrizione all’AIRE. Sarà poi il comune di provenienza a notificarvi l’avvenuta iscrizione. Tale iscrizione comporta l’automatica cancellazione della residenza dall’APR, l’Anagrafe della Popolazione Residente, del comune italiano di provenienza.

AIRE Anagrafe

AIRE

Quando e come si deve regolarizzare l’iscrizione?

Entro 90 giorni dall’espatrio, presentandosi presso l’ufficio consolare. L’iscrizione all’ AIRE è gratuita.

Quanto occorre è molto poco: il modulo di richiesta firmato e datato, fotocopia dei documenti d’identità italiani e la prova di residenza nella circoscrizione della Cancelleria Consolare.

Le modalità di invio dei moduli possono variare da stato a stato, ed è quindi conveniente visitare il sito web dell’ufficio consolare competente per territorio, ma possono riassumersi nelle seguenti opzioni:

  • per posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia competente;
  • tramite il sito Servizi Consolari Online, previa registrazione;
  • per posta ordinaria, all’indirizzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia competente;
  • via fax al numero di telefono della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia competente;
  • personalmente presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia, richiedendo online l’appuntamento.

 

Si può presentare la documentazione anche prima di espatriare, rendendo le dichiarazioni al Comune italiano di residenza.

È altresì importante comunicare alla Cancelleria Consolare qualsiasi variazione riguardante quanto dichiarato: cambiamenti dello stato civile, nascita di un figlio o cambio d’indirizzo. L’aggiornamento dell’AIRE dipende infatti dal cittadino che deve comunicare all’ ufficio consolare, qualsiasi variazione riguardante quanto dichiarato, entro un massimo di 90 giorni.

I nuclei famigliari che vogliano trasferirsi all’estero possono richiedere il “libretto internazionale di famiglia”, un documento gratuito intestato ai due coniugi e che può essere richiesto al momento o dopo il matrimonio, ai Servizi Demografici del comune in cui è stato celebrato o trascritto. In essi vengono annotati i dati dei coniugi, così come quelli degli eventuali figli. Il libretto è gratuito, particolarmente utile e risulta valido in tutta la comunità europea.

Devo iscrivermi per forza?

Si, la legge 27 ottobre 1988, n. 470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” obbliga le seguenti persone a iscriversi all’AIRE:

  • Cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi ed entro 90 giorni dalla data del trasferimento;
  • Cittadini italiani che risiedono già all’estero ed ottengono successivamente la doppia cittadinanza italiana;
  • Cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano.

 

Sono esenti da tale obbligo:

  • Coloro che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
  • Lavoratori e lavoratrici stagionali;
  • I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804;
  • I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture NATO estere.

 

Posso cancellarmi dall’ AIRE?

Certo, la cancellazione dall’AIRE avviene:

  1. per rimpatrio presso un comune italiano;
  2. per trasferimento ad un’altra Cancelleria Consolare o altro paese;
  3. per perdita della cittadinanza italiana;
  4. per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;
  5. per decesso, inclusa la morte presunta giudizialmente dichiarata.

Quando si rientra definitivamente in Italia, si deve dichiarare il rimpatrio direttamente al comune italiano che dovrà comunicare ufficialmente al Consolato Generale del paese estero, la data del rimpatrio. In questo modo, si darà avvio alla cancellazione dall’anagrafe consolare del Consolato Generale d’Italia e l’iscrizione nell’APR del comune italiano.

Ai sensi della Legge 104/2002, è prevista la cancellazione automatica, per coloro che, pur avendo ottenuto l’iscrizione anagrafica, risultino non essere più rintracciabili all’ultimo indirizzo dichiarato

In termini legali e fiscali, cosa comporta l’iscrizione all’AIRE?

Iscriversi all’AIRE comporta l’acquisizione di una serie di diritti come il voto all’estero o il rimborso dell’IVA su alcune merci acquistate in Italia. Permette inoltre di effettuare all’estero, presso le rappresentanze consolari, operazioni che vi vedrebbero altrimenti obbligati a rientrare in Italia, come il rinnovo della carta d’identità, del passaporto o della patente, o richiedere alcune certificazioni (atti di nascita, matrimonio o morte).

Tuttavia, si perdono anche alcuni diritti, come ad esempio, l’assistenza sanitaria nazionale. Inoltre, in caso di residenza in un paese al di fuori della comunità europea, si perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che invece garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri della comunità europea. È tuttavia possibile richiedere assistenza sanitaria limitata (visite ospedaliere urgenti e non programmate) se si rientra per un periodo massimo di 90 giorni.

Inoltre, i minorenni cittadini italiani, non iscritti all’AIRE ma residenti all’estero, hanno il dovere di iscriversi alle scuole dell’obbligo italiane. La mancata iscrizione comporta l’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori, considerato reato dalla legge italiana (art. 731 del Codice Penale, Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori).

È fondamentale precisare che una cosa è la residenza, e un’altra è la residenza fiscale. Bisogna infatti aver ben chiaro i concetti di residenza e domicilio fiscale del cittadino italiano e i rapporti con l’AIRE, per poter capire le imposte sui redditi e l’IVA.

In base all’art. 2, comma 2 del TUIR (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917), sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni -184 per gli anni bisestili-, anche non continuativi, le persone che:

  • sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile; o
  • hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.

 

Gli art. 2 e 3 del TUIR, determinano la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del World Wide Taxation.

In definitiva, sono considerati residenti fiscali i cittadini italiani con residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano. Può infatti darsi il caso di un cittadino italiano residente all’estero e che produca redditi in Italia; in quel caso deve dichiararli all’amministrazione finanziaria secondo la normativa fiscale vigente. Devono inoltre considerarsi fiscalmente residenti in Italia, gli italiani iscritti all’AIRE ed emigrati in paesi a fiscalità privilegiata.